Novità in ambito di lavoro e previdenza

NOVITA’ IN  AMBITO DI LAVORO E PREVIDENZA

Con la L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), sono state introdotte numerose disposizioni in materia di lavoro e previdenza.

Gli interventi sono dedicati al miglioramento dell’occupazione, al sostegno della genitorialità e agli ammortizzatori sociali, nonché specifiche misure di carattere pensionistico.

Di seguito alcune  delle novità più significative:

  • ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI: con l’articolo 1 co. 10 si stabilisce l’estensione dello sgravio, di cui all’art. 1 co. 100 della L. 27/12/2017 n. 205, anche ai giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età, limitatamente al biennio 2019/2020.
  • ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI ECCELLENZE: con l’art. 1 co. 11 viene reso operativo il “bonus eccellenze” ex art. 1 co. 706 della L. 30/12/2018 n. 145. Tale esonero è attuato tramite l’abrogazione della legge che ne subordinava l’utilizzo ad una circolare INPS e attraverso l’applicazione delle modalità e i controlli previsti per lo sgravio “under 35”.
  • AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO: con l’art. 1 co. 8 si prevede uno sgravio totale a favore dei datori di lavoro che assumano alle proprie dipendenze lavoratori con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di istruzione tecnica superiore. Tale agevolazione spetta ai datori di lavoro aventi in forza fino a 9 dipendenti. 
  • PROROGA DEL BONUS BEBE’: l'assegno mensile di natalità, già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2019, viene riconosciuto per ogni nato o adottato nel 2020; corrisposto fino al primo anno di età (o del primo anno di inserimento nel nucleo familiare in caso di adozione), è esteso ai nuclei familiari con ISEE superiore a 25.000 €.
  • PROROGA DEL CONGEDO PADRE LAVORATORE: con l’art. 1 co. 342 si dispone una proroga  per il 2020 del congedo obbligatorio del padre lavoratore, prevedendo un aumento della durata da 5 a 7 giorni.
  • AUMENTO DEL BONUS NIDO: l’art. 1 co. 343 e 344 rende strutturale, a partire dal 2019, l’aumento di 1500 € annuo del “bonus nido”, inizialmente previsto solo per il periodo 2019/2020. A decorrere dal 2020 sono stati introdotti ulteriori incrementi.
  • PROROGA DELLA RIDUZIONI DELLE TARIFFE INAIL: con l’art. 1 co. 9 viene estesa anche per l’anno 2022 la riduzione delle tariffe dei premi INAIL e resa strutturale dal 2023.

 

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